In tema di trasporto di persone, opera la presunzione di responsabilità negli incidenti accaduti sull’autobus e in particolare la presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni del viaggiatore.
Incombe sul passeggero, tuttavia, provare il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e la condotta del vettore (e in particolare conducente) durante l'esecuzione trasporto.
La presunzione di responsabilità del vettore è esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore o allo stesso passeggero che ha subito il danno.
Se il fatto (cioè la brusca frenata) è attribuibile ad un altro veicolo (che, ad esempio, ha tagliato la strada al bus costringendo il conducente ad una brusca frenata) la responsabilità non può essere attribuita al conducente del bus in quanto, a causa del comportamento dell'altro veicolo, non avrebbe potuto tenere una condotta diversa (cfr. Cass. n. 4442/2011).
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