Differenza tra azione diretta e risarcimento diretto
La procedura di risarcimento diretto prevede l’intervento nel rapporto con il danneggiato della compagnia che lo assicura.
Rispetto all'azione diretta, la procedura del risarcimento diretto permette al danneggiato da incidente stradale di presentare la richiesta risarcitoria direttamente alla propria assicurazione, al posto di quella del soggetto civilmente responsabile del sinistro stradale
Entrambe le discipline di risarcimento consentono di promuovere l’azione risarcitoria direttamente contro una compagnia di assicurazione in luogo del soggetto responsabile del sinistro.
L’azione diretta contro l'assicurazione
Alla base della procedura di azione diretta vi è l’obbligo della compagnia di assicurazione del responsabile civile di risarcire, proprio in forza del contratto di assicurazione, il soggetto danneggiato il quale, in forza di legge, può agire direttamente (a sua discrezione) direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione.
In forza di tale principio:
- la compagnia di assicurazione assume nei confronti del danneggiato, nei limiti del massimale, il debito (risarcimento) del responsabile civile,
- le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione e le eventuali clausole che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento non possono essere fatte valere verso il danneggiato.
Risarcimento diretto. Presupposti e natura
Nettamente diverso è invece il presupposto della procedura di risarcimento diretto (anche detta di indennizzo diretto).
In questo caso, infatti, ad essere danneggiato è il proprio assicurato e, nell'ottica codicistica dell'assicurazione della responsabilità civile, nulla sarebbe dovuto
Nella procedura di indennizzo diretto, l'assicurazione del danneggiato interviene, pertanto,
non in virtù dell'obbligo nascente dal contratto di assicurazione, ma sulla base di un complesso meccanismo previsto dalla legge, in base al quale dovrà liquidare il risarcimento al proprio assicurato in sostituzione del responsabile civile (danneggiante) e della sua compagnia di assicurazione.
Pertanto, la procedura di indennizzo diretto prevede che:
- in caso di sinistro stradale il danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia di assicurazione relativa al veicolo utilizzato.
La propria compagnia di assicurazione è dunque chiamata a liquidare il danno al posto della compagnia del responsabile civile al fine di semplificare e velocizzare la procedura di risarcimento.
L'assicurazione del danneggiante resta anche in questo caso il soggetto giuridico che dovrà sopportare il peso economico del risarcimento poiché dovrà provvedere al rimborso di quanto versato dal compagnia del danneggiato secondo la disciplina stabilita dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.
La procedura di risarcimento diretto (o indennizzo diretto), tuttavia non si applica in tutte le tipologie di sinistri stradali ma soltanto alle condizioni indicati dall’art., 149 cod. ass.:
- deve trattarsi di due veicoli a motore entrambi identificati;
- assicurati per la responsabilità civile obbligatoria
- immatricolati in Italia.
I danni alle cose ed i danni fisici
La disciplina dell’indennizzo diretto si applica sia per il risarcimento dei danni arrecati al veicolo ed alle cose trasportate sia per i danni fisici alla persona.
Questi ultimi tuttavia, sono liquidabili attraverso la procedura di risarcimento diretto soltanto:
- i danni subiti dal conducente non responsabile
- che rientrino nell’ambito delle lesioni di lieve entità, come previste dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (c.d. micropermanenti)
I danni, fisici e non, subiti dal terzo trasportato non sono risarcibili tramite la procedura del risarcimento diretto ma attraverso una specifica procedura prevista dall’art. 141 cod. ass.
Atti preliminari all'azione per indennizzo diretto
Il primo atto fondamentale per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un incidente stradale è la denuncia dello stesso alla propria impresa di assicurazione avvalendosi del modulo blu di constatazione amichevole di incidente (modulo CAI ex CID), al fine di rendere più agevoli e trasparenti le procedure di liquidazione del danno e favorire la definizione stragiudiziale della controversia.
Il modulo CAI ha rilevanza probatoria ma con efficacia differenziata:
- nei confronti del conducente che ha sottoscritto il modulo ha valore di confessione e quindi costituisce una prova legale
- nei confronti del proprietario diverso dal conducente firmatario, il modulo dal punto di vista probatorio è liberamente apprezzabile,
- nei confronti dell'assicuratore costituisce una mera presunzione, fino a prova contraria, delle circostanze in cui il sinistro è avvenuto
Il modulo CAI della denuncia del sinistro dovrà contenere:
- i dati anagrafici del proprietari e dei conducenti del veicoli
- gli estremi della polizza e dei veicoli coinvolti
- il luogo d'incidente, data e ora
- tipi di danni occorsi
- eventuale indicazione di testimoni
Avvocato incidente stradale | Risarcimenti danni incidente stradale
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