E’ importante sapere che tutte le persone che viaggiano in qualità di passeggeri (tecnicamente “terzi trasportati”) a bordo di un veicolo hanno diritto al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale. E ciò a prescindere dalla responsabilità nella causazione del sinistro: sia essa del conducente a bordo del quale il danneggiato era trasportato, sia essa del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, il passeggero ha sempre diritto a vedersi risarciti tutti i danni, patrimoniali e non, subiti causa dell’incidente.
Definizione di “terzo trasportato”
E' possibile definire il “terzo trasportato” come il soggetto che si trova su di un veicolo condotto da altra persona. In buona sostanza parliamo del passeggero.
Il proprietario del veicolo può essere considerato "terzo trasportato"?
Molti si chiedono se il fatto di essere proprietari del veicolo sul quale si era passeggeri al momento dell'incidente stradale possa costituire un ostacolo al riconoscimento della qualità di "terzo trasportato".
Allo stato attuale nessuna norma prevede eccezioni di questo tipo, pertanto anche il proprietario del veicolo può essere considerato a tutti gli effetti di legge "terzo traportato" qualora al momento dell'incidente era passeggero del veicolo medesimo.
Ciò che qualifica un passeggero come “terzo trasportato”, infatti, è dato unicamente dalla fatto che al momento del sinistro stradale non era il conducente del veicolo.
Terzo trasportato e risarcimento del danno
L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede una speciale disciplina per il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale che è possibile sintetizzare nei seguenti punti:
- il danno subito dal terzo trasportato (passeggero) è risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento dell’incidente (salvo il "caso fortuito")
- l’assicurazione è tenuta a risarcire il passeggero entro il massimale minimo di legge
- il terzo trasportato ha in ogni caso diritto a chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno (quello eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell’assicurazione del responsabile del sinistro, se quest’ultimo è coperto per un massimale superiore al minimo di legge
- l’assicurazione del veicolo sul quale il passeggero era trasportato è tenuta al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti
La procedura da seguire per il risarcimento del terzo trasportato è quella c.d. ordinaria, disciplinata dall'art. 148 C.d.A.
L’alternativa al procedimento speciale
Bisogna ricordare che la procedura appena descritta non è l’unica percorribile. Al passeggero, infatti, è sempre consentito di rivolgere la domanda di risarcimento direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile ovvero nei confronti del proprietario o conducente responsabile, secondo quanto previsto dall’art. 144 C.d.A. e dagli artt. 2043 e 2054 Codice civile.
Sicuramente la normativa prevista dall’art. 141 C.d.A. presenta degli indubbi vantaggi a favore del terzo trasportato (in particolare per quanto riguarda l’onere probatorio), tuttavia non è escluso che in determinate circostanze, da verificare caso per caso, possa essere preferibile seguire le regole ordinarie.
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