17/09/2021

Investimento pedone: il conducente non è sempre responsabile

Di regola, si ritiene che in caso di pedone investito la responsabilità del sinistro sia sempre del conducente del veicolo investitore. Tuttavia, ciò non sempre è vero in quanto anche il pedone è tenuto a rispettare alcune norme di comportamento che, in caso di violazione, possono escludere del tutto (o quantomeno diminuire) le responsabilità a carico del conducente investitore.

Gli obblighi del pedone.

L’articolo 190 C.d.S., rubricato “Comportamento dei pedoni” detta una serie di puntuali obblighi. Riportiamo di seguito alcuni dei più importanti:

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per pressi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. [...].

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.

Appare chiaro che la ragione di fondo di queste numerose norme comportamentali, sia quella di evitare che il pedone crei intralcio alla circolazione e/o metta in pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada.

Pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali: chi è il responsabile?

Dal dovere di attraversare sulle strisce pedonali, tuttavia, non deriva l'automatica responsabilità del pedone in caso di incidente avvenuto al di fuori di esse.

Certo, in caso di attraversamento fuori dalle strisce pedonali è più probabile riscontrare un concorso di colpa tra pedone e conducente (soprattutto in caso distrazione nell'attraversamento) ma ciò non comporta di per sé la responsabilità esclusiva del pedone. Ogni sinistro, infatti, deve essere valutato in modo particolare, sulla base delle circostanze specifiche che lo caratterizzano (ad esempio, la lontananza dall'attraversamento pedonale).

La Corte di cassazione, infatti, ha riconosciuto che in caso di attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse, al pedone spetta sempre il diritto di precedenza. Secondo i giudici, non è possibile determinare a priori la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza del pedone, dovendosi avere riguardo al quadro complessivo nel quale è avvenuto l’attraversamento pedonale.

Ecco perchè, secondo la Suprema Corte:

[...] in prossimità degli attraversamenti pedonali, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze (Cass. Pen., sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47290).

La giurisprudenza, inoltre, ha più volte affermato che in questi casi ciò che conta è l'accertamento del nesso di causa e ,in particolare, se nel caso specifico l'evento (investimento) si sarebbe comunque verificato anche presupponendo l'osservanza da parte del pedone delle regole comportamentali e cautelari. Pertanto, è irrilevante la distanza dalle strisce pedonali dal luogo dell'incidente se l'incidente si sarebbe comunque verificato.

Ad esempio, è stato riconosciuta la responsabilità del conducente (ciclista) che aveva investito il pedone a distanza di 9 metri dalle strisce pedonali in quanto, dall'analisi della dinamica del sinistro e in particolare dal comportamento tenuto dal conducente della biciletta, l'incidente si sarebbe verificato in ogni caso anche qualora il pedone avesse utilizzato l'attraversamento pedonale (v. Cass. n.47204/2019).

Qual è il criterio di ripartizione della responsabilità in caso di investimento del pedone?

Preliminarmente, dobbiamo ricordare che sulla base dell'art. 2054, comma 1 c.c., in caso di investimento del pedone si parte da una presunzione di colpa al 100% in capo al conducente del veicolo:

"Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Presunzione di colpa ovviamente non è sinonimo di responsabilità oggettiva, pertanto è sempre possibile per il conducente dimostrare la responsabilità, esclusiva o parziale, del pedone investito.

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che:

"la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza" (v. da ultimo: Cass. n. 25027/2019).

Dunque, per poter valutare e quantificare il concorso di colpa del pedone investito nella causazione del sinistro, è necessario accertare nello specifico la sua percentuale di responsabilità così da ridurre corrispettivamente quella (presunta) a carico del conducente del veicolo.

Dall'applicazione di questo principio, la Corte di cassazione ha infatti confermato una sentenza di merito che aveva riconosciuto il pedone, vittima di un sinistro stradale, responsabile al 60% nella causazione dell'incidente per non aver attraversato sulle strisce pedonali (v. Cass. ord. n.2241/2019). Così come è stata riconosciuta la responsabilità del pedone per l'80% in quanto al momento dell'attraversamento della carreggiata stava conversando al cellulare (V. Trib. di Trieste, sent. n. 380/2019).

La regola fondamentale alla quale ogni conducente deve attenersi durante la guida può essere sintetizzata nel c.d. obbligo di attenzione. Il conducente, in altri termini, deve essere in condizione di avvistare il pedone sì da poter tempestivamente porre in atto gli accorgimenti idonei a prevenire il rischio di un investimento. Pertanto, anche il presenza di un comportamento colposo del pedone, il conducente è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.

Sulla base di queste regole, la Cassazione, invero, ha riconosciuto che: "in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza" (massima Cass. ord. n. 4551/2017).

Conclusioni.

Volendo riassumere per punti quello che è stato sin qui descritto, possiamo ricordare che:

  • ai sensi dell'art. 2054 c.c., in caso di investimento di un pedone, si presume la responsabilità al 100% del conducente;
  • tuttavia, anche il pedone (ai sensi dell'art. 190 C.d.S.) è tenuto ad osservare precisi obblighi di comportamento;
  • il conducente pertanto può, in ogni caso, dimostrare che l'incidente è avvenuto, totalmente o parzialmente, a causa del comportamento colpevole del pedone investito;
  • tuttavia, il solo fatto che il pedone non abbia seguito le regole previste dal Codice della Strada non esclude la responsabilità del conducente investitore;
  • pertanto, per accertare la responsabilità in caso di investimento di pedone, è necessario analizzare in concreto le circostanze e la dinamica dell'incidente.

Avvocato per incidente stradale - Risarcimento danni pedone investito.

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