Essere investiti da un veicolo mentre si cammina per strada è un'esperienza traumatica, per la vittima e per i suoi familiari.
La buona notizia, dal punto di vista legale, è che la legge italiana tutela il pedone in modo particolarmente forte.
Ecco cosa è utile sapere, in sintesi.
Chi è responsabile in caso di investimento del pedone
L'art. 2054 del Codice Civile stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo. In pratica, quando un pedone viene investito, si presume che la colpa sia del 100% dell'automobilista, salvo che questi riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Per superare questa presunzione, il conducente deve provare che la condotta del pedone sia stata imprevedibile e inevitabile (ad esempio un attraversamento improvviso e anomalo fuori dalle strisce, in un contesto in cui non era ragionevolmente avvistabile).
Non basta dimostrare di procedere a velocità moderata: occorre provare l'oggettiva impossibilità di prevenire l'evento.
Il pedone può avere una parte di colpa?
Sì. Se il pedone ha tenuto una condotta imprudente (ad esempio ha attraversato con il semaforo rosso o fuori dalle strisce pedonali senza prestare attenzione), il giudice può riconoscere un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., riducendo proporzionalmente il risarcimento dovuto dal conducente.
Anche in questi casi, però, la responsabilità del conducente resta comunque il punto di partenza da cui il giudice parte per valutare il caso concreto.
Quali danni si possono richiedere
In caso di investimento, il pedone (o, in caso di decesso, i suoi eredi) può richiedere il risarcimento di diverse voci di danno:
- Danno biologico, cioè la lesione permanente o temporanea alla salute, valutata da un medico legale
- Danno morale ed esistenziale, per la sofferenza psicologica patita
- Danno patrimoniale, comprensivo di spese mediche, terapie, mancato guadagno e, nei casi più gravi, perdita della capacità lavorativa
- Danno da premorienza o da perdita del rapporto parentale, per i familiari, in caso di decesso della vittima
A chi si chiede il risarcimento
La richiesta va generalmente indirizzata alla compagnia assicurativa del veicolo investitore, tramite lettera di messa in mora, corredata da documentazione medica e, se disponibile, dal verbale delle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro.
Se il veicolo non è identificato o non è assicurato, interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Quanto tempo si ha per agire
Il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni da circolazione stradale è di due anni dalla data del sinistro, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c.
Tuttavia, se il fatto costituisce anche reato (ad esempio lesioni personali colpose o omicidio stradale), si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per quel reato, anche se non è stata avviata un'azione penale.
È quindi fondamentale non lasciar trascorrere troppo tempo prima di attivarsi, per non perdere elementi di prova preziosi (testimonianze, tracce, referti medici tempestivi).
Perché affidarsi a un avvocato specializzato
La quantificazione del danno alla persona, la valutazione del concorso di colpa e il confronto con le compagnie assicurative richiedono competenze tecniche specifiche.
Un avvocato esperto in sinistri stradali può ricostruire correttamente la dinamica dell'incidente, calcolare il risarcimento spettante sulla base delle tabelle di riferimento e tutelare i diritti della vittima o dei suoi familiari in ogni fase, anche in caso di contenzioso giudiziale.
Questo articolo ha finalità informative generali e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. Per una valutazione del proprio caso specifico, è consigliabile rivolgersi a un avvocato.
