13/01/2026

Risarcimento danni da sinistro stradale: come funziona?

Il diritto al risarcimento danni da sinistro stradale impone una conoscenza precisa dei doveri e delle facoltà concesse dalla legge per garantire il ristoro del danno subìto.

In caso di incidente è importante conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ottenere il risarcimento.

La corretta attivazione delle procedure di legge, che si distinguono in procedura ordinaria e risarcimento diretto, è determinante per non pregiudicare la propria posizione giuridica di fronte alle compagnie di assicurazione coinvolte.

Indice dei contenuti:

  • Adempimenti preliminari: il Modulo di Constatazione Amichevole (C.A.I.)
  • Digitalizzazione della denuncia di sinistro entro il 2026
  • La denuncia cautelativa e gli obblighi informativi
  • Procedura di risarcimento danni da sinistro stradale diretto
  • Procedura ordinaria di risarcimento: presupposti e modalità
  • Termini per l’offerta del risarcimento e modalità di liquidazione
  • Risarcimento delle lesioni in qualità di terzo trasportato
  • Gestione delle controversie e Conciliazione Paritetica
  • Identificazione dei testimoni e ammissibilità della prova
  • Sinistri causati da veicoli non assicurati: Fondo di Garanzia
  • FAQ sul risarcimento danni da sinistro stradale

Adempimenti preliminari: il Modulo di Constatazione Amichevole (C.A.I.)

La cosa più semplice che devi fare in seguito a un incidente è compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) - denuncia di sinistro. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo venga sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento danni da sinistro stradale.

Efficacia della sottoscrizione congiunta e disaccordo

In caso di disaccordo sulla dinamica dell'incidente, è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione dei fatti.

Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario del veicolo.

Digitalizzazione della denuncia di sinistro entro il 2026

Il settore assicurativo sta attraversando una fase di transizione tecnologica. Entro l’8 aprile 2026 le imprese dovranno mettere a disposizione applicazioni informatiche per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica dello stesso.

Tale strumento potrà essere utilizzato sia per la procedura di risarcimento diretto che per la procedura ordinaria, allegandolo alla richiesta di risarcimento presentata al proprio assicuratore o a quello del responsabile.

La denuncia cautelativa e gli obblighi informativi

Se non è stato compilato il modulo CAI, in ogni caso devi informare la tua impresa per iscritto e formulare, anche nel tuo interesse, la cosiddetta “denuncia cautelativa”, ossia la descrizione del sinistro.

Il mancato rispetto della procedura prevista per la denuncia del sinistro può compromettere la corretta gestione del sinistro e comportare per l’interessato il mancato riconoscimento delle proprie ragioni.

Procedura di risarcimento danni da sinistro stradale diretto

La procedura di risarcimento diretto è la più diffusa nella prassi. Puoi attivarla rivolgendoti direttamente alla tua impresa se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e se non sei responsabile del sinistro (o lo sei solo in parte).

Limiti oggettivi e soggettivi del risarcimento diretto

Con questa procedura puoi chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità, definite lesioni lievi.

Tale procedura è applicabile anche se sui veicoli coinvolti sono presenti terzi trasportati che hanno subìto lesioni gravi (oltre i 9 punti), ma non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti.

Le imprese regolano i rapporti interni secondo la Convenzione CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto).

Procedura ordinaria di risarcimento: presupposti e modalità

Negli altri casi, ovvero incidenti con più di 2 veicoli, lesioni a passanti, lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità o sinistri con veicoli immatricolati all’estero, dovrai seguire la procedura di risarcimento ordinaria.

In tali circostanze, occorre fare richiesta di risarcimento all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente.

Termini per l’offerta del risarcimento e modalità di liquidazione

Qualsiasi procedura sia stata attivata, l'impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo.

Tale termine si riduce a 30 giorni se il modulo C.A.I. è sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti.

Risarcimento per lesioni alla persona

Per il caso di lesioni alla persona, i 90 giorni per formulare l'offerta decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Se la richiesta manca di elementi essenziali, l’impresa deve indicare le informazioni integrative entro 30 giorni. Una volta accettata la somma, il pagamento deve avvenire entro 15 giorni.

Risarcimento delle lesioni in qualità di terzo trasportato

Se subisci lesioni personali in qualità di terzo trasportato, devi presentare la richiesta di risarcimento all'impresa del veicolo sul quale viaggiavi.

Questa provvederà entro 90 giorni al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

Se il danno supera il massimale minimo, avrai diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, se assicurato per un massimale superiore.

Gestione delle controversie e Conciliazione Paritetica

In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla dinamica o sulla quantificazione dei danni, qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, è possibile attivare la procedura di Conciliazione Paritetica per evitare il ricorso al giudice.

Identificazione dei testimoni e ammissibilità della prova

In caso di sinistri con soli danni a cose, è fondamentale indicare il nome di eventuali testimoni fin dalla denuncia di sinistro o nel primo atto formale inviato all’impresa. L’identificazione avvenuta in un momento successivo potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Sinistri causati da veicoli non assicurati: Fondo di Garanzia

La richiesta di risarcimento per i sinistri causati da veicoli non assicurati, non identificati o posti in circolazione contro la volontà del proprietario (es. furto), va indirizzata alla CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, seguendo i passaggi indicati sul relativo sito istituzionale.

FAQ sul risarcimento danni da sinistro stradale

Cosa succede se l'assicurazione non risponde entro i termini di legge? L'impresa è obbligata a formulare l'offerta entro 60 o 90 giorni a seconda della tipologia di danno. Il mancato rispetto della procedura può compromettere la corretta gestione del sinistro da parte della compagnia.

In quali casi si applica la riduzione del termine a 30 giorni per il risarcimento dei danni a cose? Il termine si riduce a 30 giorni esclusivamente se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I.).

Cosa fare se la richiesta di risarcimento viene considerata incompleta? L'impresa di assicurazione è tenuta a indicare al richiedente le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

A chi deve chiedere il risarcimento il terzo trasportato? Il terzo trasportato deve rivolgere la richiesta all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti.

Posso chiedere il risarcimento diretto se sono stato investito come pedone? No, la procedura di risarcimento diretto non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti; in questo caso occorre seguire la procedura ordinaria verso l'impresa del responsabile.

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