La disciplina del risarcimento del terzo trasportato è regolata dal D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) attraverso due principali azioni previste dagli artt. 141 e 144.
La corretta individuazione della norma applicabile dipende dal numero di veicoli coinvolti nel sinistro e determina il regime probatorio gravante sulle parti.
La recente giurisprudenza di legittimità ha precisato i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione diretta, distinguendo tra la tutela rafforzata prevista per i sinistri con più mezzi e il regime ordinario applicabile ai sinistri che vedono coinvolto un unico veicolo.
Indice dei contenuti:
- Ambito di applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni
- Il presupposto del coinvolgimento di almeno due veicoli
- Risarcimento del terzo trasportato ex art. 144 c. ass. nel sinistro con unico veicolo
- Ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2054 c.c.
- Orientamenti della Corte di Cassazione: l'ordinanza n. 1044/2024
- FAQ sul risarcimento del terzo trasportato
Ambito di applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni
L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore.
Tale meccanismo prevede la possibilità di una successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Come ribadito dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1044/2024, tale azione è aggiuntiva rispetto alle altre previste dall'ordinamento.
La norma mira a garantire al danneggiato una tutela che prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (Cass. SS. UU., sent. n. 35318/2022). In questo contesto, il trasportato è esonerato dal provare la colpa dei soggetti coinvolti, dovendo limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con il sinistro.
Il presupposto del coinvolgimento di almeno due veicoli
L'operatività della tutela rafforzata di cui all'art. 141 c. ass. richiede necessariamente che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene sia indispensabile la presenza di una pluralità di mezzi, non occorre uno scontro materiale fra gli stessi per legittimare l'azione diretta contro l'assicuratore del vettore.
Qualora tale presupposto manchi — ovvero nel caso in cui il sinistro veda coinvolto un unico veicolo — l'azione diretta ex art. 141 c. ass. non è esperibile. In tali circostanze, la pretesa risarcitoria deve essere incardinata secondo le modalità ordinarie, mutando il soggetto passivo e i riferimenti normativi della domanda.
Risarcimento del terzo trasportato ex art. 144 c. ass. nel sinistro con unico veicolo
Nelle ipotesi di sinistro stradale con un solo veicolo coinvolto, al trasportato danneggiato spetta esclusivamente l'azione diretta di cui all'art. 144 c. ass., da esercitare nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 35318/2022.
In questo scenario, l'azione non viene rivolta genericamente all'assicuratore del vettore in quanto tale, ma all'assicuratore del soggetto responsabile del danno.
Nonostante il mutamento della base legale dell'azione, la posizione processuale del trasportato mantiene agevolazioni significative sotto il profilo probatorio.
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Ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2054 c.c.
In caso di applicazione dell'art. 144 c. ass., la responsabilità è disciplinata dall'art. 2054, primo comma, del Codice Civile. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, l'onere probatorio a carico del trasportato è analogo a quello previsto dall'art. 141 c. ass.: egli deve fornire prova del danno e del nesso causale.
Incombe invece sul vettore, che voglia andare esente da responsabilità, l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Tale onere probatorio è considerato dai giudici di legittimità come un'ipotesi sostanzialmente analoga all'esimente del caso fortuito prevista per i sinistri pluriveicolo.
L'eventuale corresponsabilità di terzi (come il titolare della strada per la presenza di detriti) non esonera il vettore se non viene fornita la prova richiesta dall'art. 2054 c.c.
Orientamenti della Corte di Cassazione: l'ordinanza n. 1044/2024
L'ordinanza n. 1044/2024 della Cassazione ha cassato una sentenza di merito che aveva erroneamente posto a carico del terzo trasportato l'onere di provare la colpa del conducente in un sinistro con unico mezzo (motociclo).
La Corte ha precisato che, pur essendo corretta l'esclusione dell'art. 141 c. ass. data l'assenza di un secondo veicolo, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.
In sintesi, il rigetto della domanda basato sull'assenza di prova degli elementi costitutivi della colpa da parte del trasportato costituisce una violazione di legge, poiché spetta alla parte convenuta (vettore e assicuratore) dimostrare l'inevitabilità dell'evento per superare la presunzione di responsabilità.
FAQ sul risarcimento del terzo trasportato
Quando si applica l'azione diretta ex art. 141 c. ass.? Si applica esclusivamente quando nel sinistro sono coinvolti almeno due veicoli, anche in assenza di uno scontro materiale tra di essi.
Cosa deve provare il terzo trasportato per ottenere il risarcimento? Il trasportato deve provare il fatto storico del sinistro, il danno subìto e il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni, indipendentemente dal fatto che agisca ex art. 141 o ex art. 144 c. ass.
Quale azione spetta al trasportato se cade da un motociclo senza altri mezzi coinvolti? In questo caso si applica l'art. 144 c. ass., agendo direttamente contro l'assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 2054 c.c.
In cosa consiste la prova liberatoria per il vettore? Ai sensi dell'art. 2054 c.c., il vettore deve dimostrare di aver adottato ogni misura possibile per evitare il danno. Tale prova è equiparata alla dimostrazione del caso fortuito.
L'assicurazione può negare il risarcimento se il conducente non ha colpa? Se l'azione è proposta ex art. 141 c. ass., il risarcimento è dovuto a prescindere dall'accertamento della colpa dei conducenti, salvo il caso fortuito. Se l'azione è ex art. 144 c. ass., opera la presunzione di colpa del conducente fino a prova contraria.
