Una prognosi di 90 giorni dopo un incidente stradale segnala lesioni di una certa gravità: non si tratta di un semplice colpo di frusta risolto in pochi giorni, ma di un percorso di cura più lungo, spesso con postumi permanenti.
Chi si trova in questa situazione, o un familiare che lo assiste, ha diritto a un risarcimento che copre danno biologico, invalidità temporanea, eventuali postumi permanenti e le spese sostenute.
Ecco una guida rapida e concreta.
Che tipo di danno si configura con 90 giorni di prognosi
La legge distingue tra lesioni "di lieve entità" (le cosiddette micropermanenti, con postumi permanenti fino al 9%) e lesioni "di non lieve entità" (macropermanenti, oltre il 9%).
Il criterio di legge è il grado di invalidità permanente accertato dal medico legale, non la sola durata della prognosi: 90 giorni di cure indicano quasi sempre una lesione significativa, ma è la percentuale di invalidità permanente residua — se presente — a determinare quale disciplina risarcitoria si applica.
- Fino al 9% di invalidità permanente: si applica l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), con tabelle che liquidano danno biologico permanente e temporaneo secondo importi crescenti per punto di invalidità.
- Oltre il 9%: si applica l'art. 138 dello stesso Codice, con criteri di liquidazione più ampi, tipici delle lesioni macropermanenti.
In entrambi i casi, oltre al danno biologico permanente, spetta un'indennità per l'inabilità temporanea (i giorni di prognosi effettivamente subiti, distinti tra inabilità assoluta e relativa) e, quando la sofferenza fisica o il peggioramento della qualità di vita lo giustificano, una personalizzazione in aumento del risarcimento.
Le voci di danno da richiedere
- Danno biologico temporaneo: risarcito per ogni giorno di malattia, sulla base dei giorni di prognosi effettivamente certificati.
- Danno biologico permanente: se residuano postumi, va accertato da un medico legale con una percentuale di invalidità.
- Danno morale/personalizzazione: quando le lesioni hanno inciso in modo particolare sulla vita quotidiana, lavorativa o relazionale.
- Danno patrimoniale: spese mediche, terapie, eventuale perdita di reddito, spese di assistenza.
Quanto tempo si ha per chiedere il risarcimento
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive in due anni dalla data del sinistro (art. 2947, comma 2, c.c.).
Se il fatto costituisce reato (ad esempio lesioni colpose) e per quel reato è prevista una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima (art. 2947, comma 3, c.c.). È quindi fondamentale non lasciar trascorrere troppo tempo prima di attivarsi.
Cosa fare nei primi giorni dopo il sinistro
- Conservare tutta la documentazione medica: referti del pronto soccorso, certificati di prognosi, esami diagnostici, ricette.
- Non firmare quietanze o accettare offerte dall'assicurazione senza una valutazione medico-legale e legale indipendente.
- Far accertare tempestivamente eventuali postumi permanenti da un medico legale di parte.
- Inviare (o far inviare) la richiesta di risarcimento all'assicurazione del veicolo responsabile nei termini previsti dal Codice delle Assicurazioni.
- Rivolgersi a un avvocato esperto in infortunistica stradale per una stima corretta del danno e per gestire la trattativa o l'eventuale causa.
Perché farsi assistere da un legale
Le compagnie assicurative tendono a offrire importi calcolati al minimo tabellare, senza considerare la personalizzazione del danno o eventuali voci accessorie.
Una prognosi di 90 giorni, specie se accompagnata da postumi permanenti, giustifica spesso un risarcimento ben superiore alla prima proposta ricevuta.
Una valutazione legale e medico-legale indipendente permette di quantificare correttamente ogni voce di danno prima di accettare qualsiasi liquidazione.
Questo articolo ha finalità informativa generale e non sostituisce una consulenza legale personalizzata. Ogni caso va valutato sulla base della documentazione medica e delle circostanze specifiche del sinistro.
